Una serie di meri appunti (ancorché in qualche passaggio molto articolati) riguardanti la cessione di un brevetto, in cui le parti si limitano ad esternare le loro intenzioni e si propongono di tradurle in successivi accordi, non costituisce contratto preliminare di trasferimento di diritti di brevetto, soprattutto qualora le parti (i) non abbiano qualificato come contratti preliminari o contratti definitivi le scritture in discorso e (ii) abbiano rinviato la definizione di numerosi elementi essenziali (a cominciare dal progetto/brevetto/know how/documentazione tecnica) ad un diverso e futuro contratto da stipularsi con rogito notarile, utilizzando frasi ed espressioni – redatte in un linguaggio non contrattuale ma discorsivo che certamente non si attaglia al valore economico e alla natura dell’affare – che confermano e fanno risaltare il carattere meramente propedeutico della documentazione.
In presenza di minute o puntuazioni contrattuali le parti conservano la libertà di recesso dalle trattative, libertà che trova un limite soltanto nella responsabilità precontrattuale prevista dall’art. 1337 c.c.