In virtù dell’intestazione delle quote la fiduciaria viene ad assumere una posizione di interlocutore esclusivo della società di riferimento, quale unico soggetto formalmente legittimato all’esercizio dei diritti sociali e come tale necessariamente gravato dei correlativi obblighi, del tutto a prescindere dai rapporti fiduciante/fiduciario disciplinati invece dal negozio di mandato cui la società partecipata risulta estranea.
Nella s.r.l. un obbligo di immediato versamento è previsto dal codice civile solo in relazione ai decimi iniziali di capitale, mentre è rimesso alla discrezionalità degli amministratori il richiamo dei versamenti ulteriori, per cui deve reputarsi che solo l’assunzione della relativa iniziativa vale ad attualizzare il suddetto obbligo in capo ai soci, come tale determinando anche il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione del diritto.