La violazione di una norma imperativa (nella specie: art. 18 l. 84/1994) non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l’art. 1418, primo comma, c.c., con l’inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, esclude tale sanzione ove sia predisposto un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma.