Il contratto di licenza di marchio è libero nelle forme e può essere stipulato tanto verbalmente quanto per fatti concludenti; la prova di tale negozio può essere quindi raggiunta anche a mezzo di testimoni o per presunzioni, purché idonei a manifestare un raggiunto consenso.
Il contratto di licenza di beni di proprietà industriale, ivi compreso quello di marchio, è normalmente – e salvo diversa pattuizione – un contratto oneroso a prestazioni corrispettive, nel quale, alla prestazione di una parte (la concessione da parte del licenziante dell’utilizzo del segno) corrisponde il sacrificio dell’altra (l’obbligo del licenziatario di pagamento del corrispettivo); è infatti la causa del negozio (ossia lo sfruttamento economico del segno oggetto dell’accordo) che conduce ad escluderne la gratuità, che importerebbe un arricchimento ingiustificato del licenziatario.