L’art. 78 l. fall., secondo cui il fallimento del mandatario determina lo scioglimento del contratto di mandato, trova applicazione anche con riferimento alle ipotesi di mandato in rem propriam e di associazione temporanea d’impresa (A.T.I.); sicché, fallita l’impresa mandataria, deve ritenersi che l’impresa mandante sia legittimata ad azionare i diritti di credito non ancora soddisfatti.