Se l’elenco della clientela può in astratto ritenersi informazione riservata e tutelabile dell’imprenditore, tale riservatezza non può essere opposta al soggetto i cui prodotti sono distribuiti e neppure al nuovo distributore, rispetto al quale esiste, al contrario, un onere di collaborazione, che affianca l’obbligo del produttore di fornirgli i nominativi dei clienti acquisiti, al fine di proseguire l’attività senza soluzione di continuità, nell’interesse della clientela.