La riproduzione degli elementi “più caratteristici” del prodotto altrui non integra un’ipotesi di agganciamento illecito ex art. 2598 n. 2 c.c.. Questa ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi da essa non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.
La concorrenza sleale parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti, bensì di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo.