Ricerca Sentenze
Tribunale di Cagliari, 17 Luglio 2014

La denominazione di origine protetta: ordinanza d’ingiunzione per violazione dell’ art. 5, comma I, D.lgs. n. 297/2004

Tribunale di Cagliari, 17 Luglio 2014
La denominazione di origine protetta: ordinanza d’ingiunzione per violazione dell’ art. 5, comma I, D.lgs. n. 297/2004

Il D.lgs. 19.11.2004, n. 297, recante “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”, non può dirsi abrogato in seguito all’entrata in vigore del successivo regolamento comunitario n. 510/2006. La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ha chiarito che, in tema di illeciti amministrativi per violazione dei regolamenti comunitari, la normativa sanzionatoria resta in vigore finché restino in vigore gli obblighi comunitari, a prescindere dalla eventuale novazione della loro originaria fonte normativa attraverso la sostituzione del regolamento richiamato con altri posteriori, purché questi non immutino, dal punto di vista oggettivo o soggettivo, il contenuto dei suddetti obblighi facendo venir meno la corrispondenza tra il precetto preso in esame dal legislatore e la sanzione in relazione ad esso stabilita (Cass. n. 150/1998; Cass. n. 8562/1998).

All’originario regolamento n. 2081/1992 sono succeduti i regolamenti nn. 510/2006 e 1151/2012, che non hanno apportato sostanziali modifiche alla disciplina di tutela fornita alle D.O.P. dal primo regolamento del 1992; pertanto gli obblighi comunitari, a tutela dei quali il legislatore nazionale ha adottato la disciplina sanzionatoria del D.lgs. n. 297/2004, sono rimasti sostanzialmente immutati nel tempo.

Alla luce della rubrica dell’art. 14 del Reg. CE n. 510/2006, “Relazione tra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche”, tenuto conto che il legislatore europeo ha dettato una disciplina specifica in materia di marchio comunitario (Reg. CE n. 40/94) e considerato l’alto grado di tecnicismo proprio della legislazione comunitaria, il Tribunale non condivide l’interpretazione estensiva dell’art. 14 del Reg. cit.  data dagli opponenti, che estende la portata del termine “marchio” fino a farvi ricomprendere ogni segno distintivo, compresa la denominazione sociale.

Data Sentenza: 17/07/2014
Registro: RG 9167 / 2013
Allegato:
Stampa Massima
Data: 19/02/2017
Massima a cura di: Daniela Russo
Daniela Russo

Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano. Master in diritto societario presso la Scuola di Formazione IPSOA e partecipazione al Corso di perfezionamento in diritto societario presso l'Università degli Studi di Milano. Si occupa prevalentemente di diritto commerciale e societario.

Mostra tutto
logo