Il contratto di trasferimento di quote di s.r.l. ha natura consensuale, sicché l’effetto traslativo della proprietà si perfeziona con l’accordo delle parti, mentre la formalizzazione per scrittura privata autenticata è necessaria, ai sensi dell’art. 2470 c.c., solo ai fini dell’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese e della opponibilità del trasferimento alla società, agli altri soci ed ai terzi; nondimeno questa normale e generale configurazione dell’effetto traslativo del trasferimento di quote ben può essere disciplinata per atto di autonomia privata, trattandosi pacificamente di diritti disponibili.