In forza della c.d. connessione forte di cui all’art. 3, comma 3, del d.lgs. 168/2003, è di competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese l’azione di simulazione assoluta degli atti dispositivi, pur non aventi ad oggetto le quote sociali, in grado di incidere, anche in via indiretta, sull’organizzazione interna della società e sul suo funzionamento, mentre sarebbe di per sé esclusa la competenza relativamente all’azione revocatoria della cessione di partecipazioni sociali, in ragione della relatività dei suoi effetti.
Sono inammissibili le azioni revocatorie e di simulazione proposte nei confronti delle delibere di aumento del capitale sociale e di approvazione del progetto di scissione, essendo le medesime prive di natura negoziale e contenuto patrimoniale.