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Tribunale di Milano, 28 Febbraio 2017

nullità del patto parasociale per indeterminatezza del momento in cui sorge l’obbligazione e patto leonino

Tribunale di Milano, 28 Febbraio 2017
nullità del patto parasociale per indeterminatezza del momento in cui sorge l’obbligazione e patto leonino

Per aversi indeterminatezza del “quando” del patto parasociale, comportante la sua nullità, si deve avere riguardo al sorgere dell’obbligazione e non al suo momento esecutivo, che resta quindi irrilevante.

Il contratto con il quale i soci si assumono un obbligo di regresso pro quota nei confronti di chi ha prestato una fideiussione a favore della società resta vincolante anche nei confronti dell’ex-socio che abbia ceduto la propria partecipazione, salvo che dall’accordo emerga la volontà delle parti di ancorare l’obbligo di regresso alla permanenza dello status socii.

Il mancato subentro del cessionario di una partecipazione sociale ad un contratto con il quale i soci si erano assunti un obbligo di regresso pro quota nei confronti di chi ha prestato una fideiussione a favore della società non viola il divieto di patto leonino, atteso che il nuovo socio non viene escluso da ogni utile o perdita.

 

Articoli di Legge:
2265 c.c. 2341 bis c.c.
Tag:
divieto di patto leonino nullità del patto parasociale patti parasociali patto leonino patto parasociale
Data Sentenza: 28/02/2017
Registro: RG
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/04/2022
Massima a cura di: Chiara Presciani
Chiara Presciani

Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di Milano.

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