L’obbligazione, assunta dall’incorporante nell’atto di fusione per incorporazione, di corrispondere a un terzo una somma fissa annuale predeterminata, senza termine di durata, in sostituzione del diritto agli utili che lo statuto dell’incorporata gli attribuiva, costituisce un impegno contrattuale nuovo e autonomo, che rinegozia quello originario e che sarebbe altrimenti superfluo, data la successione ipso iure dell’incorporante nelle obbligazioni dell’incorporata. Essa è inquadrabile nello schema del contratto a favore di terzo ai sensi dell’art. 1411 c.c. ed è valida ed efficace in quanto rispondente agli interessi tanto della stipulante quanto della promittente.
L’obbligazione perpetua assunta a favore del terzo nell’ambito della fusione non costituisce atto di liberalità, perché trova la propria causa nelle ragioni economico-finanziarie sottese all’operazione di fusione e nelle finalità di sostegno mutualistico [verso il socio fondatore] ancora presenti nella società stipulante, che ne giustificano la perpetuità anche ai sensi degli artt. 1866 e 1869 c.c. in tema di rendita perpetua. Trattandosi di impegno di fonte contrattuale, l’obbligato può sciogliersene, ai sensi dell’art. 1372 c.c., soltanto per mutuo consenso o per le altre cause ammesse dalla legge, perché il recesso unilaterale non è previsto, per tali casi, né dalla legge né dai contraenti.
Il rapporto tra la sezione ordinaria e la sezione specializzata in materia di impresa del medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza e rientra nella ripartizione degli affari interni all’ufficio; è pertanto infondata l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza funzionale inderogabile fondata sulla sua emissione da parte della sezione ordinaria anziché della sezione specializzata dello stesso tribunale, mentre attiene alla competenza in senso proprio il rapporto tra la sezione specializzata e un ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale essa è istituita.