Per aversi indeterminatezza del quando del patto parasociale, comportante la sua nullità, occorre avere riguardo al sorgere dell’obbligazione e non al suo momento esecutivo, che resta irrilevante. Non è pertanto indeterminata né perpetua l’obbligazione di regresso [pro quota tra soci] legata alle fideiussioni rilasciate entro la data di sottoscrizione dell’accordo, anche se è incerto il momento della sua esecuzione.
L’obbligazione di regresso pro quota assunta dai soci in relazione alle fideiussioni già prestate a favore della società, anche se configurata come accollo interno, non concerne un debito futuro e incerto, perché riguarda un debito della società già sorto al momento della stipula ed è determinabile nel suo ammontare massimo in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun socio.
L’accordo con il quale i soci si assumono un obbligo di regresso pro quota nei confronti di chi ha prestato una fideiussione a favore della società resta vincolante anche per l’ex socio che abbia ceduto la propria partecipazione, salvo che dall’accordo emerga la volontà delle parti di ancorare l’obbligo di regresso alla permanenza dello status socii; il socio cedente può liberarsi dall’obbligo negoziandone la sorte con l’acquirente della partecipazione.
Il mancato subentro del cessionario della partecipazione sociale nell’accordo con il quale i soci si erano assunti un obbligo di regresso pro quota nei confronti di chi ha prestato una fideiussione a favore della società non viola il divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 c.c., perché il nuovo socio non è escluso da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie tra la società e i soci, anche se interpretata estensivamente come comprensiva delle controversie tra soci, non si applica alla controversia con chi non è socio [e ha prestato fideiussione per i debiti sociali quale persona fisica estranea alla compagine sociale], perché questi non è assoggettato alla clausola.
Il termine di quaranta giorni di cui all’art. 641 c.p.c. per la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo è prescritto a pena di decadenza; l’atto di citazione in opposizione deve quindi contenere tutti i motivi di opposizione, e quelli sollevati successivamente, anche con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., sono inammissibili.