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Tribunale di Milano, 20 Febbraio 2017, n. 2045/2017

Clausola compromissoria statutaria e azioni di responsabilità esercitate dal curatore fallimentare

Tribunale di Milano, 20 Febbraio 2017, n. 2045/2017
Clausola compromissoria statutaria e azioni di responsabilità esercitate dal curatore fallimentare

La clausola compromissoria statutaria estesa alle controversie con gli organi amministrativo e di controllo vincola il curatore fallimentare che eserciti l’azione sociale di responsabilità ex artt. 2393 c.c. e 146 l. fall., perché tale azione, transigibile, verte su diritti disponibili ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 5/2003, e il patto arbitrale, risolvendosi in un mandato a decidere la controversia stipulato anche in favore del terzo (amministratore o sindaco che accetta la carica e con essa le regole organizzative dello statuto), non si scioglie con il fallimento; diversamente opinando, si consentirebbe al curatore di sciogliersi ad libitum da singole clausole del medesimo contratto di cui, agendo ex artt. 1218 e 2393 c.c., chiede l’adempimento. La clausola non opera invece per l’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ex art. 2394 c.c., anch’essa esercitata dal curatore, perché i creditori non sono vincolati dai patti statutari inter alios acta.

Le domande risarcitorie proposte dal curatore ex art. 146 l. fall. contro gli organi della società fallita, anche quando cumulativamente proposte, vanno scrutinate mantenendo per ciascuna azione, sociale ex art. 2393 c.c. e dei creditori ex art. 2394 c.c., la distinzione dei rispettivi presupposti e termini, anche prescrizionali, perché i convenuti devono sapere con esattezza da che cosa e con quali eccezioni possono difendersi. Effettuata la scelta su ogni singola questione, il curatore soggiace anche agli aspetti sfavorevoli dell’azione individuata, quanto alla decorrenza della prescrizione, all’onere della prova e all’ammontare dei danni risarcibili, e non può attingere all’una o all’altra azione solo in quanto più conveniente.

La causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941 n. 7 c.c. riguarda la sola azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di fatto o di diritto, e non si applica ai sindaci, trattandosi di previsione di carattere eccezionale e tassativo. La notificazione della domanda ad alcuni dei sindaci interrompe la prescrizione, ai sensi dell’art. 1310, primo comma, c.c., anche nei confronti dell’altro componente del collegio sindacale astrattamente responsabile in solido ex art. 2407, secondo comma, c.c.

Se alla data dell’assemblea che adotta i provvedimenti ex art. 2447 c.c. il patrimonio netto della società, pur inferiore al minimo legale del capitale, è ancora di segno positivo, il patrimonio sociale è per definizione capiente rispetto ai debiti, e l’eventuale prosecuzione di un’attività non conservativa sino a quella data non può aver causato ai creditori sociali il danno risarcibile con l’azione ex art. 2394 c.c.

La ricapitalizzazione deliberata in conformità all’art. 2447 c.c. [anche contestualmente alla trasformazione della s.p.a. in s.r.l.] neutralizza le conseguenze dannose che l’eventuale gestione non conservativa anteriore possa aver arrecato al patrimonio sociale e impedisce di configurare un’ininterrotta prosecuzione dell’attività in stato di scioglimento; il danno non può quindi essere quantificato nella differenza tra il patrimonio netto alla data della causa di scioglimento e quello alla data della successiva messa in liquidazione.

Non integra imprudenza né negligenza degli organi sociali differire l’approvazione del bilancio al maggior termine consentito dallo statuto, per attendere i risultati delle società controllate rilevanti ai fini delle svalutazioni di partecipazioni e crediti, adottando nella stessa assemblea i provvedimenti ex art. 2447 c.c.

Qualora il progetto di scissione approvato dalla società non sia stato attuato, non è configurabile il danno da scorporo patrimoniale imputato agli organi sociali, e la prospettazione di una scissione «di fatto» collocata in un indistinto arco temporale rende l’addebito generico.

Il difetto di autorizzazione del giudice delegato ex art. 25, primo comma, n. 6 l. fall. all’azione di responsabilità per uno degli addebiti è sanato dall’autorizzazione integrativa sopravvenuta ai sensi dell’art. 182 c.p.c., con salvezza sin dalla citazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Data Sentenza: 20/02/2017
Carica: Presidente
Giudice: Elena Riva Crugnola
Relatore: Guido Vannicelli
Registro: RG 39957 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/04/2022
Massima a cura di: Chiara Presciani
Chiara Presciani

Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di Milano.

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