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Tribunale di Roma, 18 Gennaio 2016

Nozione di azienda. Trasferimento.

Tribunale di Roma, 18 Gennaio 2016
Nozione di azienda. Trasferimento.

Ai sensi dell’art. 2555 c.c. l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Il concetto di organizzazione è il fulcro intorno al quale ruota la nozione di azienda perché essa costituisce un complesso di beni eterogenei caratterizzato da una unità di tipo funzionale proprio in ragione del coordinamento e del rapporto di complementarietà tra i diversi elementi costitutivi che l’imprenditore instaura per la realizzazione di uno specifico fine produttivo.

Vi è un’azienda anche quando, ancorché non sussista una produttività in concreto,  vi sia almeno una produttività potenziale, e cioè un’attitudine a produrre che deriva dall’avvenuta organizzazione dei beni.

Deve intendersi cessione d’azienda il trasferimento di un’entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo.

Per la ricorrenza di una cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento, ancorché non siano tutti i beni propri dell’azienda, conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all’esercizio dell’impresa.

Data Sentenza: 18/01/2016
Registro: RG 20257 / 2013
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Data: 18/04/2017
Massima a cura di: Giulia Terranova
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