La circostanza che le parti del contratto oggetto del giudizio siano due società non vale a modificare l’oggetto della domanda che riguarda l’efficacia di un contratto di compravendita aziendale e non una questione di natura societaria restando quindi ferma la competenza del giudice onorario assegnato alle Sezioni specializzate del Tribunale di Milano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2014/2016.