Prima di procedere a una vendita rientrante nell’oggetto sociale della società amministrata, l’amministratore non può ritenersi obbligato a effettuare dettagliate ed approfondite indagini sulla situazione economica del cliente esaminandone i bilanci con l’ausilio di professionisti di fiducia (nella fattispecie, l’indagine pretesa dall’attrice non era limitata alla constatazione dell’esistenza di un utile o di una perdita di esercizio, ma era estesa alla valutazione del rapporto tra debiti e crediti esigibili entro l’anno successivo. Secondo un criterio di ordinaria diligenza non si può pretendere dall’amministratore che egli effettui indagini così approfondite su ogni cliente).