Il ricorso proposto per la revoca cautelare dell’amministratore ex art. 2476 co. 3 c.c. dal socio di srl divenuto titolare di una partecipazione pari al 98,33% del capitale sociale non può essere accolto per carenza del requisito del periculum, potendo il ricorrente, quale socio di assoluta maggioranza, procedere autonomamente alla revoca dell’amministratore.