Gli importi derivanti dal contratto di associazione in partecipazione in cui sia stabilito che l’utile spettante all’associata è corrisposto a seguito dell’approvazione di un rendiconto annuale non maturano automaticamente per il mero decorrere del tempo, ma richiedono l’intervento dell’associante che predispone il rendiconto. Pertanto alla liquidazione delle spettanze non si applica il termine di prescrizione quinquennale delle obbligazioni di durata suscettibili di adempimento per il solo scorrere del tempo ex art. 2948 n. 4 c.c., ma il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c.