Va respinta la richiesta di pronunciarsi in via cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere una serie di provvedimenti diversi tra loro, ma comunque volti a garantire in via d’urgenza il corretto svolgimento della convocanda assemblea, e, anche, azioni di responsabilità e revoca: in particolare, difetta il requisito della residualità tipico dello strumento ex art. 700 c.p.c. perché i punti all’ordine del giorno rispetto ai quali vengono richiesti ordini ed inibitorie sono tutti riconducibili ad iniziative che possono bene essere realizzate e tutelate appellandosi all’art. 2476 c.c..