L’omissione del rendiconto da parte dell’associante nell’associazione in partecipazione non integra i presupposti del grave inadempimento, posto che il rendimento del conto non è l’unico nè il principale adempimento dovuto dall’associante all’associato; la sua omissione non comporta la risolvibilità del contratto, trovando applicazione il criterio dell’art. 1455 c.c..
La domanda giudiziale di restituzione dell’apporto in caso di mancata corresponsione degli utili appare evidentemente comprensiva anche dell’ipotesi di perdite anche solo parziali.