La tempestiva messa a disposizione da parte della società resistente della documentazione richiesta dal socio ricorrente ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2476, co. 2, c.c. fa venir meno la materia del contendere e dà luogo a una compensazione delle spese del giudizio tra le parti ad eccezione di quelle concernenti l’introduzione del ricorso.
Nel caso di specie la domanda cautelare è volta a garantire l’effettività di un’eventuale condanna alla consegna dei documenti sociali in sede di giudizio di merito.
La legittimazione passiva rispetto a tal genere di domanda va individuata, secondo il preferibile orientamento, in capo alla s.r.l., in persona dell’amministratore, tenuto pure personalmente alla consegna.
Il periculum in mora, infine, si ritiene connaturato alle esigenze di controllo nell’attualità delle vicende sociali da parte del socio che eserciti il diritto ex art. 2476, co. 2, c.c..