Il debito per il quale si deve provvedere all’accantonamento a fondo per rischi o oneri deve essere certo o probabile nella sua esistenza. Non si può pertanto ritenere che la sola pendenza di un procedimento civile avente ad oggetto l’accertamento del credito altrui e quindi l’esistenza di un credito “litigioso” possa far sorgere il dovere di appostare un fondo a garanzia del rischio del pagamento.
Non è ravvisabile un obbligo per gli amministratori della società debitrice, secondo un comportamento in osservanza dei canoni di prudenza, perizia e diligenza, di accantonare nel progetto di bilancio di esercizio un fondo rischi a copertura della passività potenziale rappresentata dal credito vantato dalla società creditrice e tuttora non soddisfatto.