Sopravvenuto il fallimento della società [s.r.l.], l’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. già promossa dal singolo creditore nei confronti di amministratori e sindaci diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva, ai sensi degli artt. 2394 bis c.c. e 146 l. fall., perché in caso di fallimento tutte le azioni di responsabilità confluiscono nell’unica azione prevista dall’art. 146, comma 2, lett. a), l. fall., di cui è titolare il curatore; con la legittimazione di quest’ultimo non può concorrere quella dei creditori sociali, la cui azione è assorbita, in costanza della procedura, dall’azione di massa e non può sopravvivere a essa, ancorché il curatore rimanga inerte.
In caso di fallimento della società spetta in via esclusiva al curatore la legittimazione a esercitare nei confronti di amministratori e sindaci sia l’azione sociale di responsabilità, per il ristoro dei danni arrecati alla società, sia le c.d. azioni di massa, finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica e aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo, siano essi i soci o i creditori sociali. L’azione di cui all’art. 2394 c.c., applicabile in via analogica alla s.r.l., è un’azione di massa, perché tutela l’integrità del patrimonio sociale accertando le condotte degli amministratori in relazione all’obbligo di conservarlo.
Esula dalle azioni riservate al curatore l’azione risarcitoria individuale del creditore che lamenti un danno proprio e diretto, la quale, analogamente a quella prevista dall’art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore. Anche il creditore di s.r.l., in applicazione di un principio generale desumibile in via estensiva o analogica dall’art. 2395 c.c., ovvero ai sensi degli artt. 2043 e 2476, comma 6, c.c., è legittimato a esperire tale azione nei confronti degli amministratori anche dopo il fallimento della società.
L’azione individuale del terzo creditore sociale nei confronti di amministratori e sindaci presuppone l’esistenza di un credito dell’attore verso la società, il compimento da parte dei convenuti di atti dolosi o colposi di cattiva gestione o comunque di condotte in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, la lesione del diritto di credito dell’attore e il nesso di causalità tra l’evento dannoso e gli illeciti contestati. Le condotte, attive e omissive, devono essere allegate in modo specifico e riferite a ciascun amministratore e sindaco, così da consentire l’individuazione e la graduazione delle singole responsabilità.
L’azione individuale del creditore o del socio nei confronti dell’amministratore di società di capitali è esperibile solo se il danno lamentato sia stato cagionato direttamente al loro patrimonio, perché il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società. Qualora il pregiudizio allegato dal creditore consista nell’impoverimento del patrimonio sociale, che costituisce la garanzia generica dei creditori, la pretesa si configura come azione per danno indiretto o riflesso, estranea all’ambito dell’azione individuale.
Il richiamo all’art. 2043 c.c. contenuto nell’atto di citazione al solo fine di fondare la legittimazione ad agire del creditore non è sufficiente a introdurre in giudizio un’azione aquiliana per danno diretto, i cui elementi costitutivi, allegati per la prima volta negli scritti conclusionali, sono tardivi.