La sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori presuppone il contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune; ne consegue che non vi può essere concorrenza se una delle due imprese ha formalmente o di fatto cessato, definitivamente, la propria attività.
La cessazione dell’attività di impresa, determinata dall’incapacità di sostenerne i costi, non integra inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e non costituisce di per sé fonte di responsabilità dell’amministratore.