La clausola statutaria in materia di esclusione del socio di cooperativa è nulla se affetta da eccessiva genericità nell’individuazione delle ipotesi in cui l’assemblea o il Cda può deliberare in merito, ciò ponendosi in aperto contrasto con i principi generali ex artt. 1346, 1418 cc.
Se lo statuto si limita infatti a enunciare una clausola generale, senza alcuna tipizzazione preventiva delle condotte considerate ex ante rilevanti quanto ad ambito e gravità ai fini della esclusione, essa si risolve in un generico richiamo che lascia del tutto indeterminata l’area dei fatti passibili di valutazione da parte del Cda o dell’assemblea dei soci, in vista dell’esclusione di un componente della compagine sociale, così in sostanza disattendendo la ratio della previsione normativa di predeterminazione delle ipotesi di esclusione, e attribuendo a questi ultimi il potere di individuare di volta in volta le situazioni rilevanti ai fini della esclusione.