Tribunale di Milano, 21 Febbraio 2018
Il contratto di cessione di azienda alla luce dell’art. 2 del D.Lgs. 231/2002
Il contratto di cessione di azienda non è qualificabile quale transazione commerciale ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 231/2002 in quanto il contratto non ha per oggetto, né in via esclusiva né in via prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, bensì il trasferimento della proprietà di un bene comprendente beni materiali e immateriali.
In mancanza dei presupposti di cui all’art. 2 del D. Lgs. 231/2002, sulla somma capitale oggetto dell’obbligo di pagamento non possono maturare gli interessi di cui a tale normativa, ma quelli nella misura legale di cui agli artt. 1282 e 1284 c.c.