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Tribunale di Milano, 6 Marzo 2018

Carenza di legittimazione attiva dei creditori sociali a chiedere la nomina del liquidatore ex art. 2275 c.c.

Tribunale di Milano, 6 Marzo 2018
Carenza di legittimazione attiva dei creditori sociali a chiedere la nomina del liquidatore ex art. 2275 c.c.

Non può configurarsi la legittimazione attiva dei creditori sociali a richiedere ex art. 2275 c.c. la nomina del liquidatore sociale della società di persone debitrice, atteso che, da un lato, la norma richiamata attribuisce tale legittimazione ai soli soci (al cui mancato unanime consenso la nomina da parte del Presidente del Tribunale deve supplire), nonché, d’altro lato, non sussiste alcun interesse specifico del creditore alla nomina del liquidatore (ben potendo le esigenze di notifica di atti relativi a procedure esecutive essere assicurate dalla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.).

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 06/03/2018
Registro: RVG 1352 / 2018
Allegato:
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Data: 06/01/2019
Massima a cura di: Eva Mazzocchi
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