Nel giudizio cautelare introdotto dal Fallimento di una s.r.l., avverso il liquidatore della società, già Amministratore Unico della stessa, la violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori e sui liquidatori, costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria; sono necessarie, infatti, oltre alla prova del danno, inteso come deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, anche la riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva dei liquidatori o degli amministratori. In tale prospettiva, le mere irregolarità formali, tanto nella redazione del bilancio quanto nella tenuta della documentazione contabile, non costituiscono di per sé causa di danno e conseguentemente fonte di obbligo risarcitorio a carico del liquidatore, dovendosi sempre verificare, ai fini risarcitori, l’esistenza di concreti danni patrimoniali sofferti dalla società in conseguenza della condotta dell’organo amministrativo; è peraltro indubbio che artifici o omissioni contabili possano essere segnali rivelatori di condotte censurabili e finalizzate ad occultare distrazioni o a giustificare in via meramente contabile esborsi o utilizzi di finanze societarie, effettuati al di fuori del perseguimento di interessi sociali.