Una clausola compromissoria inserita nello statuto di una cooperativa ed espressamente riferita a «tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio» può (e deve) invocarsi in occasione di pretese azionabili in sede monitoria dalla cooperativa nei confronti del socio, qual è, ad esempio, il diritto di riscuotere da quest’ultimo le somme dovute a titolo di copertura di perdite sociali accertate sulla base di un bilancio d’esercizio validamente approvato dall’assemblea.