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Tribunale di Roma, 29 Dicembre 2017

Sull’azione revocatoria ordinaria di conferimento di ramo d’azienda

Tribunale di Roma, 29 Dicembre 2017
Sull’azione revocatoria ordinaria di conferimento di ramo d’azienda

Possono essere dichiarati inefficaci e quindi revocati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2901 c.c., gli atti con cui, in esecuzione di un aumento di capitale sociale deliberato e sottoscritto, veniva conferito alla S.r.l. un ramo d’azienda della S.p.a. unica socia e l’atto successivo di cessione delle quote rappresentative dell’intero capitale della S.r.l. dalla S.p.a. a colui che risultava amministratore unico di entrambe le società. Invero, il negozio di conferimento di beni in natura deve indubbiamente riguardarsi come atto di disposizione e, segnatamente, quale atto traslativo a titolo oneroso, dacché comporta il trasferimento dei beni che ne formano oggetto dal patrimonio del conferente a quello della società conferitaria, che è soggetto terzo ben distinto dalle persone dei soci.

Al fine dell’accoglimento dell’azione revocatoria occorre provare: la titolarità di un credito, seppure contestato, nei confronti dell’autore dell’atto di disposizione; l’eventus damni come maggiore difficoltà o incertezza nella esazione del credito; il consilium fraudis – la piena consapevolezza in capo alla debitrice della portata lesiva degli atti di disposizione; l’accertamento dell’elemento soggettivo anche a carico del terzo beneficiario.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 29/12/2017
Registro: RG 78525 / 2015
Allegato:
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Data: 18/07/2019
Massima a cura di: Caterina Pasquariello
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