In tema di tutela cautelare atipica ex art. 700 cpc, Il mero accertamento cautelare dell’invalidità delle delibere, in quanto privo di efficacia di giudicato, non ha alcun riflesso immediato nella sfera giuridica delle ricorrenti sicché deve escludersi che le ricorrenti abbiano un interesse giuridicamente tutelato a tale accertamento cautelare
Deve escludersi la facoltà di proporre ante causam la richiesta cautelare di sospensione di una delibera assembleare. Le ragioni di tale interpretazione si fondano non solo sulla lettera dell’art. 2378 cod. civ. (che prevede che la sospensione dell’esecuzione di una deliberazione possa essere chiesta “con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione…”) ma anche su argomentazioni di carattere sostanziale, dal momento che una decisione, quale quella in esame, che incide così fortemente sull’autonomia della società, può essere adeguatamente valutata solo successivamente alla instaurazione del procedimento di merito dal Giudice competente anche per questo.