La contestazione del credito accertato in sentenza preclude il rilascio del titolo esecutivo europeo, che il reg. (CE) n. 805/2004 riserva ai crediti non contestati, e giustifica la revoca del certificato erroneamente rilasciato ai sensi dell’art. 10 del regolamento; resta invece valido l’attestato di esecutività della decisione previsto dall’art. 53 del reg. (UE) n. 1215/2012, unico strumento per la circolazione nell’Unione delle decisioni su crediti contestati.
È pertanto infondata la tesi secondo cui l’istanza mirava al rilascio del “certificato di titolo esecutivo europeo ex art. 53 reg. 1215/2012”, poiché questo regolamento non prevede alcun certificato di titolo esecutivo europeo ma soltanto un attestato [nella specie, reclamo rigettato di una società televisiva titolare di un credito per violazione di diritti connessi ex art. 79 l.d.a. contro una società spagnola].