Il credito accertato in sentenza è contestato, ai sensi degli artt. 3 e 6 del reg. (CE) n. 805/2004, quando il debitore si sia costituito in primo grado chiedendo il rigetto della domanda e abbia poi proposto appello; la contestazione preclude il rilascio del titolo esecutivo europeo, riservato ai crediti non contestati, e giustifica la revoca ai sensi dell’art. 10 del regolamento del certificato erroneamente rilasciato. Resta invece valido l’attestato di esecutività della decisione previsto dall’art. 53 del reg. (UE) n. 1215/2012, unico strumento per la circolazione nell’Unione delle decisioni su crediti contestati.
È pertanto infondata la tesi del creditore secondo cui l’istanza mirava al rilascio del «certificato di titolo esecutivo europeo ex art. 53 reg. 1215/2012», perché questo regolamento non prevede alcun certificato di titolo esecutivo europeo ma soltanto un attestato, e l’eventuale allegazione per errore del modulo previsto dal reg. n. 805/2004 non impedisce la revoca del titolo emesso per un credito contestato.