La contestazione della qualità di erede di chi agisce per la declaratoria di simulazione o l’annullamento dell’atto modificativo della società semplice compiuto dal de cuius attiene al merito della domanda e non alla legittimazione ad agire, che si valuta sulla base della prospettazione dell’attore; le domande vanno respinte, senza esame delle ragioni di invalidità dedotte, quando l’attore abbia perso la qualità di erede per essersi verificata la condizione risolutiva apposta dal testatore all’istituzione di erede, come il divieto di proseguire iniziative giudiziarie contro i nipoti. Le disposizioni testamentarie a carattere sanzionatorio seguono il regime delle disposizioni condizionali e sono valide se non impossibili o illecite, anche quando impongano all’erede il sacrificio di diritti disponibili.
Esegue la trascrizione della domanda senza la normale prudenza, ai sensi dell’art. 96, secondo comma, c.p.c., chi la trascrive senza essere erede e sulla base di domande manifestamente infondate; quando però il danno non si sia ancora verificato e il nesso causale non possa essere provato nei limiti delle preclusioni, il giudice si limita ad accertare la responsabilità e a regolare le spese, e la domanda risarcitoria può essere proposta in un separato giudizio.