Chi agisce in qualità di erede per ottenere la declaratoria di simulazione o l’annullamento dell’atto modificativo della società semplice compiuto dal de cuius deve dimostrare di avere tale qualità: le domande vanno respinte, senza esame del merito, quando l’attore abbia perso la qualità di erede per essersi verificata la condizione risolutiva apposta nel testamento all’istituzione di erede [nella specie, prosecuzione di un’esecuzione contro i nipoti, vietata dal testatore; atto di modifica della società agricola semplice con conferimento di beni per 800.000 euro].
Integra la trascrizione della domanda senza la normale prudenza, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., la trascrizione eseguita da chi non era erede e sulla base di domande manifestamente infondate, come quella di simulazione fondata sull’asserito intento del disponente di frodare i creditori; quando però il danno non si sia ancora verificato e non possa provarsi il nesso causale nei limiti delle preclusioni, il giudice si limita ad accertare la responsabilità e a regolare le spese, potendo la domanda risarcitoria essere proposta in un separato giudizio secondo quanto ammesso da Cass., sez. un., n. 25478/2021.