Con il fallimento della società di capitali le azioni di responsabilità sociale e dei creditori confluiscono in un’azione unitaria e inscindibile, riservata al curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., che può far valere entrambi i titoli conservandone i rispettivi presupposti: nell’azione sociale, di natura contrattuale, l’attore prova le violazioni e il nesso causale con il danno e il convenuto l’adempimento dei propri obblighi; nell’azione dei creditori, di natura extracontrattuale, rileva la violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale che lo renda insufficiente a garantire i creditori, con risarcimento commisurato a quanto essi avrebbero ricevuto in assenza della mala gestio.
Il nesso causale limita il risarcimento al danno direttamente riconducibile alla condotta degli amministratori, e solo in casi residuali, come la mancanza della documentazione contabile, può ricorrersi al criterio della differenza tra passivo e attivo fallimentare. Il risarcimento è debito di valore, rivalutato dalla dichiarazione di fallimento al passaggio in giudicato della sentenza, da cui decorrono gli interessi legali sull’importo complessivo [nella specie, condanna dell’amministratrice di una s.r.l. al pagamento di circa 141.600 euro in favore del fallimento].