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Tribunale di Catania, 21 Luglio 2025, n. 3720/2025

Azione del curatore ex art. 146 l. fall.: natura dei titoli, nesso causale, deficit fallimentare residuale e rivalutazione

Tribunale di Catania, 21 Luglio 2025, n. 3720/2025
Azione del curatore ex art. 146 l. fall.: natura dei titoli, nesso causale, deficit fallimentare residuale e rivalutazione

L’azione dei creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c., anche quando promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., si prescrive in cinque anni dall’oggettiva percepibilità dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i debiti, che si presume coincidente con la dichiarazione di fallimento salvo prova contraria dell’amministratore fondata su fatti sintomatici di assoluta evidenza; non basta a superare la presunzione che un singolo creditore abbia ottenuto un decreto ingiuntivo, rilevando la conoscibilità per l’intero ceto creditorio, esclusa quando la società non abbia depositato i bilanci per anni.

Con il fallimento della società di capitali le azioni di responsabilità sociale e dei creditori confluiscono in un’azione unitaria e inscindibile, riservata al curatore, che può far valere entrambi i titoli conservandone i rispettivi presupposti: nell’azione sociale, di natura contrattuale, l’attore prova le violazioni e il nesso causale con il danno e il convenuto l’adempimento dei propri obblighi; nell’azione dei creditori, di natura extracontrattuale, rileva la violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale che lo renda insufficiente a garantire i creditori, con risarcimento commisurato a quanto essi avrebbero ricevuto in assenza della mala gestio.

Il nesso causale limita il risarcimento al danno direttamente riconducibile alla condotta degli amministratori, e solo in casi residuali, come la mancanza delle scritture contabili e dei bilanci, può ricorrersi in via equitativa al criterio della differenza tra passivo e attivo fallimentare, sempre che sia provata l’esistenza di condotte almeno astrattamente dannose. Il risarcimento è debito di valore, rivalutato dalla dichiarazione di fallimento al passaggio in giudicato della sentenza, da cui decorrono gli interessi legali sull’importo complessivo; gli interessi compensativi non spettano automaticamente, ma solo se il creditore provi, anche per presunzioni, che la somma rivalutata è inferiore a quella di cui avrebbe disposto in caso di pagamento tempestivo.

Data Sentenza: 21/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Milena Aucelluzzo
Registro: RG 5891 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/09/2026
Massima a cura di: Michele Rossi
Michele Rossi

Dottore di ricerca (Università di Bologna) e Avvocato in Bologna

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