Nel mercato del recupero dei rottami di vetro, l’aggiudicatario di un lotto nell’asta del consorzio di filiera non ha un diritto alla consegna, esposto com’è all’alea delle quantità raccolte e delle revoche delle deleghe comunali, ma vanta una legittima aspettativa alla regolarità del sistema delle aste, che gli operatori devono rispettare secondo correttezza. Integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. la condotta della società subdelegata che, dopo aver messo il lotto a disposizione per l’asta ed essere stata superata dall’offerta del concorrente, induca i gestori a revocarle le subdeleghe e a conferirle a una società dello stesso gruppo, che valorizza il materiale con una convenzione diretta sottraendolo all’aggiudicatario. Le deleghe sono revocabili solo per giusta causa, e l’esonero da responsabilità del consorzio per la mancata messa a disposizione non rende lecita un’interferenza che va oltre la normale alea della raccolta.
La società capogruppo o partecipante che operi nel medesimo settore risponde a titolo di concorso nell’illecito concorrenziale commesso dalle partecipate quando, anche senza ricondurre la fattispecie alla responsabilità da direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c., dagli elementi presuntivi emerga che abbia ideato, incentivato o avallato l’operazione lesiva nell’interesse del gruppo. Tali elementi possono consistere nell’interesse, dichiarato nella nota integrativa, al pieno funzionamento del nuovo impianto della partecipata totalitaria, nella rinuncia dell’altra partecipata a un vantaggio proprio, negli amministratori comuni e nella mancata specifica contestazione del proprio contributo, fatto proprio della convenuta.
Il lucro cessante non è provato quando la consulenza tecnica, per l’incompletezza dei dati forniti dall’attore, conduca a stime ipotetiche comprese tra zero e un importo modesto. Il danno emergente, pari al maggior prezzo pagato per approvvigionarsi nell’asta successiva, comprende i maggiori costi di trasporto, e l’eccezione di concorso del creditore ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c. non è rilevabile d’ufficio; il risarcimento costituisce debito di valore da maggiorare di rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate e grava in solido su tutte le società del gruppo concorrenti nell’illecito.