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Tribunale di Milano, 13 Settembre 2018

Sull’interpretazione delle clausole statutarie di limitazione della circolazione delle azioni

Tribunale di Milano, 13 Settembre 2018
Sull’interpretazione delle clausole statutarie di limitazione della circolazione delle azioni

Il gradimento dell’acquirente del socio intenzionato a cedere la partecipazione sociale deve essere espressamente pattuito dallo statuto e non può dedursi dall’interpretazione estensiva della clausola di prelazione. Infatti, le clausole di prelazione e gradimento, per quanto entrambe limitative della circolazione delle azioni, devono essere distinte sotto il profilo funzionale come due diverse fattispecie cui si applica  diversa disciplina (rispettivamente comma 1 e comma 2 dell’art. 2355-bis c.c.).

Data Sentenza: 13/09/2018
Registro: RG 29678 / 2018
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Data: 25/10/2019
Massima a cura di: Diletta Lenzi
Diletta Lenzi

Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di Venezia, dottorato in Diritto, Mercato, Persona (XXX ciclo), curriculum in diritto commerciale.

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