In tema di azione revocatoria ordinaria, tenuto conto della sua precipua finalità, diretta a perseguire non scopi specificamente restitutori o recuperatori, ma di ricostituzione e conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore del creditore agente in revocatoria, sussiste una legittima ragione di credito anche in assenza di un previo accertamento giudiziario ed addirittura in presenza di un credito litigioso – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – con il solo limite dell’evidente pretestuosità della pretesa asseritamente vantata. Ciò in quanto il Legislatore ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva delle mere ragioni o aspettative di credito, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; quindi anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo ad attribuire la qualità di creditore che abilita, ai sensi dell’art. 2901 c.c., all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.