In forza della disciplina della ripartizione degli oneri probatori, il creditore che agisce per la risoluzione o per l’adempimento del contratto può limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza e ad allegare l’inadempimento della controparte, spettando al debitore convenuto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto.
L’obbligazione di pagamento del prezzo di cessione dà luogo a un debito di valuta non soggetto a rivalutazione monetaria se non nei limiti del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all’art. 1224 c.c., che deve essere provato dal richiedente.