Per il caso in cui lo statuto di una società cooperativa edilizia disponga che il socio decade dall’assegnazione di un alloggio se egli o altri membri della sua famiglia siano proprietari di un alloggio nella città dove è posta la sede della cooperativa, è invalida la deliberazione del CdA di revoca dell’assegnazione al socio già proprietario di un immobile non abitabile e nudo proprietario di un immobile in cui vive l’usufruttuario: ai sensi dell’art. 1362 c.c., infatti, il riferimento operato dallo statuto alla disponibilità di un “alloggio” va distinto da quello a un generico “immobile residenziale”, dovendosi nel primo caso valutare la possibilità effettiva per il socio, da un punto di vista giuridico e di fatto, di risiedervi e abitarvi (disponibilità che difettava nel caso di specie).