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Tribunale di Milano, 22 Marzo 2019

Patto parasociale avente ad oggetto impegni di acquisto con la società partecipata

Tribunale di Milano, 22 Marzo 2019
Patto parasociale avente ad oggetto impegni di acquisto con la società partecipata

Non viola il divieto di cui all’art. 2345 c.c., il contratto plurilaterale con il quale i soci si impegnano tra loro a trattare con la società partecipata acquistando i prodotti da essa forniti al fine di sostenere l’attività e gestire la crisi d’impresa, poiché il contratto è non è sociale, ma parasociale e di natura commerciale. A nulla rileva che la società partecipata non possa farlo valere perché i soci ne hanno escluso la sua efficacia verso terzi ex art. 1411 c.c.

Per pronunciare condanna generica ex art 278 c.p.c. non è sufficiente accertare l’illegittimità della condotta ma occorre accertare, sia pure con modalità sommaria e probabilistica la portata dannosa senza la quale il diritto al risarcimento del danno non si configura; infatti, con la pronuncia della condanna generica ciò che viene rinviata è la determinazione quantitativa del danno, mentre il danno, la lesione deve esser già accertata con la pronuncia di condanna generica.

Data Sentenza: 22/03/2019
Registro: RG 60561 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/01/2020
Massima a cura di: Pier Paolo Picarelli
Pier Paolo Picarelli

Avvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise

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