La cessione di partecipazioni sociali da parte di una srl il cui statuto riconosca ad uno dei soci il diritto particolare a riscuotere utili in misura non proporzionale rispetto al capitale posseduto non dev’essere autorizzata all’unanimità dai soci, atteso che il compimento di un’operazione in fatto incidente sulla redditività della società cedente e, di conseguenza, sulla futura riscossione di un’eventuale utile non costituisce modifica e/o estinzione del diritto particolare “all’utile privilegiato”.
Ai sensi degli artt. 2479-ter e 2377 c.c., l’annullamento della delibera dei soci di srl che abbia autorizzato la cessione di partecipazioni sociali di proprietà della società, comportando una rilevante modifica dei diritti dei soci (art. 2479, co. 1, n.5, c.c.), non è opponibile alla parte cessionaria salvo che questa sia stata a conoscenza dei motivi che hanno determinato l’annullamento; in tali ipotesi, non si applica l’art. 2475-bis c.c., che concerne il diverso problema dei limiti convenzionali al potere dell’amministratore.