La conseguenza dell’inadempimento dell’acquirente in un contratto traslativo con riservato dominio, in particolare quando la parte di prezzo non pagata non superi l’ottavo del totale, non è né lo scioglimento automatico del contratto (nonostante ogni eventuale patto o clausola risolutiva contraria) né la risoluzione per inadempimento del contratto stesso, bensì più semplicemente il mantenimento della proprietà in capo all’alienante e il diritto di quest’ultima di pretendere dall’acquirente il saldo del prezzo (art. 1525 c.c.).