L’apparente antinomia tra gli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. e l’art. 1442 c.c. deve essere risolta nel senso che il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di annullamento per vizio del consenso inizia a decorrere dalla conclusione del contratto, con la conseguenza che il convenuto che intenda eccepirla può limitarsi a provare il decorso del termine prescrizionale, incombendo sull’attore dimostrare di essersi conservato il diritto, nonostante il superamento del quinquennio, per la sussistenza dell’ipotesi prevista dall’art. 1442 c.c., idonea a spostare avanti il termine iniziale allorquando l’attore provi di aver scoperto l’errore o il dolo successivamente al perfezionamento del contratto.