Al fine di ascrivere all’amministratore una prosecuzione dell’attività sociale in violazione dell’art. 2486 co.1 c.c. per la perdita del capitale sociale, occorre fornire una specifica contestazione delle poste iscritte all’attivo patrimoniale volta almeno a provare la retrodatazione della causa di scioglimento di cui all’art. 2484 co.1 n.4 c.c. È invece irrilevante ed erroneo fornire come ‘prova’ di tale affermazione un confronto tra il patrimonio netto contabile e l’ammontare dei debiti, atteso che nel computare il primo si tiene necessariamente conto dei secondi.