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Tribunale di Milano, 22 Novembre 2019

Sul fondamento della contestazione della prosecuzione dell’attività sociale in violazione dell’art. 2486 co.1 c.c.

Tribunale di Milano, 22 Novembre 2019
Sul fondamento della contestazione della prosecuzione dell’attività sociale in violazione dell’art. 2486 co.1 c.c.

Al fine di ascrivere all’amministratore una prosecuzione dell’attività sociale in violazione dell’art. 2486 co.1 c.c. per la perdita del capitale sociale, occorre fornire una specifica contestazione delle poste iscritte all’attivo patrimoniale volta almeno a provare la retrodatazione della causa di scioglimento di cui all’art. 2484 co.1 n.4 c.c. È invece irrilevante ed erroneo fornire come ‘prova’ di tale affermazione un confronto tra il patrimonio netto contabile e l’ammontare dei debiti, atteso che nel computare il primo si tiene necessariamente conto dei secondi.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 22/11/2019
Registro: RG 35874 / 2018
Allegato:
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Data: 17/11/2020
Massima a cura di: Tommaso Carcaterra
Tommaso Carcaterra

Laureato presso l'Università degli Studi di Milano. Praticante avvocato presso lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.

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