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Tribunale di Milano, 23 Giugno 2020

È responsabile per mala gestio ex art. 146 l.fall. il liquidatore (ed ex amministratore) di una società per avere, fino alla dichiarazione di fallimento, continuato rapporti di fornitura con una società da lui partecipata e amministrata, nonostante la conosciuta insolvenza della stessa, ponendo altresì in essere pagamenti preferenziali nei suoi confronti, in danno alla par condicio creditorum.

Tribunale di Milano, 23 Giugno 2020
È responsabile per mala gestio ex art. 146 l.fall. il liquidatore (ed ex amministratore) di una società per avere, fino alla dichiarazione di fallimento, continuato rapporti di fornitura con una società da lui partecipata e amministrata, nonostante la conosciuta insolvenza della stessa, ponendo altresì in essere pagamenti preferenziali nei suoi confronti, in danno alla par condicio creditorum.
Articoli di Legge:
Data Sentenza: 23/06/2020
Registro: RG 19820 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/01/2021
Massima a cura di: Tommaso Carcaterra
Tommaso Carcaterra

Laureato presso l'Università degli Studi di Milano. Praticante avvocato presso lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.

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