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Tribunale di Milano, 19 Novembre 2020

Soppressione della clausola statutaria compromissoria: l’esercizio tempestivo del diritto di recesso rende inopponibile al socio la modifica statutaria

Tribunale di Milano, 19 Novembre 2020
Soppressione della clausola statutaria compromissoria: l’esercizio tempestivo del diritto di recesso rende inopponibile al socio la modifica statutaria

L’esercizio tempestivo della facoltà di recesso ex art. 34, comma 6, D.lgs. n. 5/2003, esclude che si possa qualificare l’omessa impugnazione della delibera di modifica dello statuto da parte del socio receduto come acquiescenza alla modifica medesima.

Dunque, se il socio esercita il recesso a fronte della delibera che abbia introdotto o soppresso la clausola statutaria compromissoria, il rapporto tra il socio, anche per quanto riguarda le controversie relative alla carica di amministratore, se il socio rivestiva tale carica, e la società resta regolato dallo Statuto non modificato quanto alla clausola compromissoria atteso che la modifica non gli è opponibile.

Il recesso esercitato ai sensi dell’art. 34, comma 6, D.lgs. n. 5/2003, rende inopponibile al socio le modifiche statutarie in punto di clausola compromissoria.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 19/11/2020
Registro: RG 9842 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2021
Massima a cura di: Vincenzo Floccari
Vincenzo Floccari

Avvocato specializzato in diritto d’impresa. Dottorato di ricerca in Mercati, Impresa e Consumatori - Università degli Studi Roma 3 Master Universitario di II livello in Diritto di Impresa - Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli Diploma di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - Università degli Studi di Pavia - Università Bocconi di Milano Laurea Specialistica in Giurisprudenza con lode - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

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