Ai fini della validità di una certificazione di protezione complementare, strumento diretto ad estendere temporalmente la tutela del brevetto di base, ai sensi dell’art. 3 del Reg. CE n. 469/2009 non è sufficiente applicare le “regole sull’ambito di protezione“, ossia i principi di cui all’art. 69 della CBE e del Protocollo relativo alla sua interpretazione, ma è necessario applicare un più stringente criterio, in forza del quale la combinazione dei principi attivi del farmaco siano “esplicitamente menzionati” ovvero “necessariamente e specificatamente ricompresi” nel testo delle rivendicazioni del brevetto base.