In materia di arbitrato, l’eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza; ne consegue che la decisione con cui il giudice si pronunci su tale eccezione va considerata come decisione su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.
Il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l’uno di carattere associativo e l’altro derivante dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la realizzazione dell’alloggio e la sua assegnazione al socio; ne consegue che i diritti del socio che si inscrivono nel rapporto di scambio sono insensibili agli atti degli organi sociali della cooperativa.