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Tribunale di Milano, 9 Marzo 2020

Per la validità del contratto di edizione non è richiesta la forma scritta ad substantiam.

Tribunale di Milano, 9 Marzo 2020
Per la validità del contratto di edizione non è richiesta la forma scritta ad substantiam.

Ai fini della validità di un contratto di edizione non occorre la forma scritta. Invero, l’art. 110 l.a. prevede la forma scritta dell’atto di trasmissione dei diritti di utilizzazione solo ad probationem e non ad substantiam. I contratti per i quali sia prevista la forma scritta ad probationem, a differenza di quelli per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam, sono validi anche se stipulati oralmente e la forma scritta costituisce solo un limite alla prova, che in particolare riguarda le prove testimoniali, non ammissibili al di fuori della ipotesi espressamente prevista dall’art. 2725 c.c. della perdita incolpevole del documento.

Data Sentenza: 09/03/2020
Registro: RI 43869 / 2017
Allegato:
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Data: 27/03/2022
Massima a cura di: Eleonora Martelli
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